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Successione

La successione

Soggetti obbligati
  • gli eredi, i chiamati all’eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.

 

Soggetti esonerati

Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

 

Termini

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

 

Versamento delle imposte

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di questi tributi va utilizzato il modello F24.

L’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Questa rateazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.

Il mancato pagamento della somma iniziale entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, così come quello di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con sanzioni e interessi. L’iscrizione a ruolo non è comunque eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
  • tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche con riguardo al versamento in unica soluzione.